I SOGGETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 626/94
  1. LAVORATORE:
    persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

  2. DATORE DI LAVORO:
    qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;

  3. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:
    insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

  4. MEDICO COMPETENTE:
    medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
    1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
    2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
    3. autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991. n. 277;

  5. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
    persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

  6. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.


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